Autonomia, ecco i contenuti del pre-accordo fra Governo e Regione Veneto
La pre-intesa firmata oggi a Roma da Luca Zaia e Gianclaudio Bressa comprende una prima parte contenente le Disposizioni generali, e una seconda parte, composta da quattro allegati (relativi rispettivamente alle materie delle politiche del lavoro, l’istruzione, la salute, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), e da un addendum sui rapporti internazionali e con l’Unione europea.
Ecco di seguito una presentazione sintetica, stilata dalla Regione, circa contenuti dell’accordo odierno.
La prima parte – Disposizioni generali – contiene norme relative ai principi generali ed alla metodologia che dovranno essere seguiti per l’attribuzione al Veneto di autonomia differenziata. Di particolare interesse appaiono le previsioni relative:
– all’istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regione per la determinazione delle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l’esercizio delle nuove competenze;
– ai criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle risorse: attribuzione alla Regione di compartecipazione o riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale; definitivo superamento del criterio della spesa storica; definizione entro un anno dei fabbisogni standard;
– alla durata dell’Intesa che verrà sottoscritta, con la previsione di un ‘tagliando’ a 10 anni dalla sottoscrizione dell’Intesa, mediante un procedimento di verifica congiunta tra le parti, nonché al procedimento per la modifica dell’Intesa stessa;
– alla determinazione congiunta di specifiche modalità per l’assegnazione di risorse per gli investimenti.
Nella seconda parte, contenente gli Allegati, sono specificate le competenze oggetto di attribuzione su cui è già in stato avanzato un negoziato tra Stato e Regione, fermo restando che nell’Accordo stesso è precisato che resta impregiudicato il prosieguo del negoziato con il prossimo Governo sia sulle materie che sono già state oggetto di trattativa, sia sulle altre materie per cui la Regione Veneto chiede maggiore autonomia.
Ecco in sintesi le maggiori novità.
Politiche del Lavoro. L’accordo pone alcune premesse di fondo che la Regione ritiene “limitate ma importanti”. Tuttavia restano aperte diverse rilevanti richieste regionali, tra le quali quelle in materia di disciplina integrativa e gestione degli ammortizzatori sociali e di previdenza complementare.
L’art. 1 innanzitutto riconosce l’autonomia regionale in materia di politiche attive del lavoro sia legislativa sia, di conseguenza, quella organizzativa. Inoltre, viene esplicitamente riaffermato uno standard elevato delle politiche attive, di matrice europea, da agganciare a risorse finanziarie congrue e stabili.
L’art. 2 prevede l’autonomia legislativa regionale di adeguare le proprie politiche attive a quelle cosiddette passive (ammortizzatori sociali) che restano integralmente nella competenza statale. L’art. 2 discende da quanto prevede l’art. 1, tuttavia su questo aspetto restano sul tappeto le richieste della Regione di autonomia anche sul versante delle politiche passive, regolativa in via integrativa e anche gestionale.
Infine l’art. 3 vede riconosciuta alla Regione la competenza legislativa a introdurre misure di controllo nelle materie di propria competenza, complementari a quelli statali. Si tratta di una funzione nuova che permetterà alla Regione di esercitare una migliore vigilanza sul territorio rispetto ad eventuali situazioni irregolari. Tale funzione si dovrà esercitare in raccordo con l’Ispettorato statale.
Istruzione. L’accordo siglato permetterà alla Regione di incidere sulla qualità del servizio scolastico, avendo un maggior ruolo nella programmazione dell’offerta di istruzione regionale e consentendo, almeno parzialmente, il superamento delle attuali carenze di organico attraverso dotazioni aggiuntive, grazie ad un apposito fondo regionale, che consentirà di assumere insegnanti e personale Ata.
La Regione potrà inoltre:
– disciplinare con propria legge forme e modalità più efficienti di integrazione tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale;
– definire l’organizzazione delle Fondazioni che gestiscono l’offerta formativa post diploma degli Istituti Tecnici Superiori, anche individuando specifici standard organizzativi e gestionali d’intesa con l’Usrv;
– programmare un’offerta integrativa di percorsi universitari d’intesa con le Università.
Infine è attribuita alla Regione la competenza per la costituzione di un fondo pluriennale di edilizia scolastica in cui confluiranno le risorse dei fondi nazionali per l’adeguamento e il miglioramento sismico di strutture, la costruzione di nuovi laboratori e l’aumento degli spazi dedicati al servizio scolastico.
Salute. In materia di Tutela della Salute, l’Accordo riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa con riferimento a rilevanti settori sui quali l’intervento dello Stato ha determinato notevoli limitazioni all’azione della Regione.
Nello specifico, è riconosciuta la possibilità di rimuovere i diversi vincoli di spesa posti dalla normativa statale, compresi quelli riguardanti le spese per il personale del servizio sanitario regionale. Con riguardo al medesimo personale è inoltre riconosciuta maggiore autonomia di gestione, compresa la regolamentazione della libera professione, e la possibilità di attribuire risorse aggiuntive regionali, in particolare a chi presta servizio presso sedi montane disagiate, mentre in tema di formazione specialistica dei medici si riconosce alla Regione la possibilità di avviare nuovi percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato, definiti di ‘specializzazione lavoro’.
Ampia autonomia è attribuita alla Regione con riguardo alla governance delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in tema tariffe e misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, in ordine alla istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, e sono assicurate risorse certe e adeguate per la programmazione di interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico.
Infine, è previsto un particolare meccanismo sostitutivo della Regione in tema di equivalenze terapeutiche tra medicinali nel caso in cui l’Agenzia italiana del farmaco non provveda ai sensi di legge.
Tutela dell’Ambiente e dell’Ecosistema. Significativo passo avanti per l’ambiente grazie all’Accordo sull’autonomia che riconosce al Veneto nuove competenze legislative e amministrative. L’Accordo siglato in data odierna mette le basi per un ruolo più incisivo della Regione ampliando e valorizzando gli spazi di intervento sulla materia con possibilità di ulteriori riconoscimenti in futuro. Di rilievo, tra le nuove funzioni assegnate, un ampliamento delle competenze sulla disciplina dei rifiuti, la prevenzione e il ripristino ambientale che vede la connessione tra territorio che subisce il danno e risarcimento dello stesso; ed inoltre la gestione delle procedure di bonifica dei siti inquinati ed una serie di funzioni amministrative in materia di scarichi e di tutela delle acque. A corollario di tali funzioni amministrative viene riconosciuta alla Regione anche una potestà normativa di carattere organizzativo e gestionale e, ultima, ma non per importanza, la possibilità per la Regione di intervenire con proprie proposte al fine di risolvere specifiche problematiche territoriali afferenti alla mancata emanazione da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi della disciplina statale ambientale.