“Baby” schierate al posto delle U18 nel volley giovanile: 16 mesi di squalifica per staff e dirigenti
Una società vicentina di prima fascia della pallavolo in Veneto non presenta la miglior formazione Under 18 (femminile) come imporrebbero i principi di lealtà sportiva e incappa in multe e squalifiche di allenatori e dirigenti. A sancirlo è il Tribunale Fipav, l’organo di giustizia preposto del volley nazionale, dopo aver esaminato un esposto in merito a una condotta ritenuta scorretta dai segnalanti, contestando l’operato dell’Us Torri. In pratica, falsando deliberatamente il risultato di una partita, secondo la tesi poi avvallata dai giudici. I fatti risalgono a ormai quatto mesi fa, nel marzo 2024, e va detto che suscitarono un gran polverone nell’ambiente, sui social in particolare.
In estrema sintesi, a scendere in campo per un match di campionato Under 18 erano state delle atlete/ragazzine Under 13 dello stesso club, quindi sostanzialmente sottoetà – ma il regolamento in sé non lo vieta -, secondo chi ha denunciato la condotta al fine di “perdere la gara per favorire un piazzamento più vantaggioso ai playoff”. Tradotto in soldoni: evitare di incrociare la squadra juniores della società campione d’Europa, Imoco Conegliano, prima della finale. Un assunto che, alla fine, è stato abbracciato dalla commissione giudicante riunitasi a Roma nei giorni scorsi.
Ne conseguono, dopo la sentenza, “pacchetti” di 4 mesi di squalifica per quattro tesserati dell’Us Torri, presidente, direttore sportivo e due tecnici allenatori, per un totale di 16 mesi di “panchina obbligata” – ma con il periodo estivo a fare da “cuscinetto” – e, su un piano che va ben oltre quello regolamentare, un caso che sta facendo discutere e non solo nel settore del volley, visto che lo stesso principio di lealtà sportiva viene toccato in altri sport di squadra, come il calcio. Sospesi allora allo stato attuale il presidente della Polisportiva Us Torri Nicola Bastianello, il ds Dario Tagliabue, i tecnici Fipav Francesco Zecchino e Carlotta Fontana. Da aggiungere la sanzione di 400 euro.
Il testo della sentenza di giustizia sportiva recita la seguente dicitura per motivare le squalifiche a tempo, qui sintetizzato: “per aver, in concorso tra di loro e in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, nelle rispettive qualità, mancato di onorare l’impegno agonistico e l’avversario nella gara del Campionato U18 del 13/3/2024
Us Torrri-Vicenza Volley San Paolo, consapevolmente falsandone l’andamento e il risultato, schierando in campo una formazione U13, volutamente inadeguata, allo scopo di fare conseguire al proprio team un vantaggio in termini di posizionamento in classifica in vista dei successivi incontri secondo la formula della manifestazione”. Una “gatta da pelare” di certo fastidiosa per il club, conosciuto in tutta Italie e che la squadra Under 14 sempre al femminile, ad esempio, si è laureato di recente campione d’Italia.
Alla luce della condotta sopra esposta e del punteggio finale a favore di Vicenza Volley (3-0 con parziali eloquenti di 25-10, 25-02 e 25-12), l’allenatore trevigiano Marco Vanzo, istruttore del club “Fusion”, una manciata di giorni dopo inviò un articolato esposto alla Procura federale. Il risultato del match finito “ai raggi X”, infatti, va detto era influente in termini di composizione di griglie playoff nelle fasi finali di stagione. Nel dettaglio, “riferiva l’esponente che detta compagine, circa un mese prima dell’incontro dell’11 marzo contro Vicenza Volley, avrebbe comunicato davanti a lui ed al Presidente regionale Maso che, per effetto della formula regionale dei play off, era intenzionato a perdere volontariamente le partite da disputare in regular season per evitare di incontrare in semifinale un’avversaria ritenuta ostica e sgradita; riferiva altresì che tale decisione veniva prospettata all’allenatore della Vicenza Volley San Paolo, anticipandogli che Us Torri avrebbe schierato la formazione Under 13 in luogo di quella di categoria“. Nei fatti, quanto poi avvenuto, nominativi – e soprattutto date di nascita delle giocatrici schierate – alla mano.
Nei mesi successivi si è tenuta l’istruttoria in ambito sportivo, il deferimento formale, poi una memoria difensiva in cui il legale incaricato dall’Us Torri ha presentato una ferma opposizione alla ricostruzione dei fatti contestati alla società con sede a Torri di Quartesolo. Oltre a citare la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del Coni in casi precedenti ritenuti con nessi di analogia, si citava come “in punto di fatto si eccepiva inoltre che il mancato impiego delle titolari era da ricondurre all’esigenza di preservarne la condizione di forma in vista di incontri più importanti e decisivi“. Una sorta di “muro” a rete, prendendo a prestito un termine proprio dal volley giocato, che non avrebbe poi però retto di fronte delle determinazione della commissione composta da tre giudici.
Da una parte, insomma, l’istanza del diritto da parte di un club sportivo di poter presentare in campo una formazione in piena libertà e coscienza, dall’altra il principio generale di lealtà e correttezza nello sport da tener presente come “stella polare” imprescindibile per non incorrere in un illecito sportivo, con le conseguenze del caso annesse in termini di sanzioni, squalifiche e notorietà sui comunicati pubblici e consultabili da chiunque. Il lungo (primo) set, durato oltre 4 mesi, ha sorriso a chi per davvero il sorriso lo aveva perso alla luce delle partita più discussa della stagione – giova ricordare in ambito giovanile – sotto esame da Vicenza a Roma, pur non potendo mutare ormai il corso dei tornei conclusi. Con Imoco Conegliano campione prima veneto e poi d’Italia, Us Torri vice in regione e qualificato alle fasi nazionali. Ma la partita, in caso di ricorsi, potrebbe affrontare altri set, fino al tie-break decisivo.
Rimane da evidenziare infine, per completezza d’informazione, che la stessa commissione giudicante del Tribunale della Fipav ha sancito nel disposto “che la condotta ascritta non possa essere qualificata come illecito sportivo in senso tecnico“. Da qui la decisione plenaria di derubricare il comportamento comunque censurato in condotta antiregolamentare e, in questa direzione, si spiega la sostanziale tenuità delle squalifiche comminate ai quattro tesserati dell’Us Torri e della relativa sanzione.