Valdastico Nord bocciata dal Consiglio di Stato
Arriva dal Consiglio di Stato una sonora bocciatura del progetto per la prosecuzione dell’autostrada A31 da Piovene Rocchette verso il Trentino. L’organo giudiziario più alto della giustizia amministrativa ha pubblicato oggi infatti una sentenza che accoglie il ricorso del Comune trentino di Besenello ed è quindi destinata ad avere pesanti ripercussioni sul progetto.
L’ente locale si è sempre opposto alla Valdastico Nord, considerata antieconomica e dall’impatto ambientale devastante. Come noto, il ramo nord doveva partire da Piovene Rocchette e attraverso Cogollo del Cengio, proseguire fino a Casotto di Pedemonte e, ipoteticamente, sfociare a sud di Trento in Vallagarina.
La sentenza di oggi del Consiglio di Stato in buona sostanza ha ribaltato la precedente sentenza del Tar del Lazio, annullando la deliberazione del Cipe – Comitato Interministeriale della Programmazione Economica – del marzo 2013 che approvava “in linea tecnica, con prescrizioni” il progetto preliminare dell’autostrada A31 Valdastico nord con riferimento al primo lotto funzionale, da Piovene Rocchette alla Valle dell’Astico.
I giudici del massimo tribunale amministrativo ritengono che l’approvazione del solo troncone vicentino sarebbe il frutto di un’artificiosa frammentazione del progetto preliminare dell’opera intera, visto come un semplice “escamotage” tecnico per by-passare il no della Provincia Autonoma di Trento (che oggi con il nuovo presidente Maurizio Fugatti potrebbe però diventare un si). La parte vicentina della prosecuzione dell’A31, insomma, non sta in piedi da un punto di vista di autonomia funzionale.
La sentenza sottolinea “l’illogicità e irrazionalità della scelta di proporre, e poi approvare con deliberazione Cipe” il progetto preliminare del tratto Veneto, dato che “sin dall’origine tutti gli atti della procedura in esame sono stati diretti alla realizzazione di un’infrastruttura autostradale unitaria di collegamento tra la A4 Serenissima e la A22 del Brennero”. Tanto più che la frammentazione in due distinti lotti, “può essere considerata come la ‘conseguenza’ non di valutazioni inerenti le peculiarità del complessivo tracciato e delle sue caratteristiche nei vari tratti, bensì della esigenza di delimitare la rilevanza giuridica del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalla Provincia Autonoma di Trento”.