BPVi, confermata l’insolvenza. Regione: “controlli ferrei” sul fondo di solidarietà
La Corte d’Appello di Venezia ha respinto nei giorni scorsi il ricorso dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, che aveva chiesto una nuova perizia sul buco di bilancio alla data del 256 giugno del 2017, giorno dell’emanazione del decreto del Governo che fece entrare la banca in liquidazione coatta amministrativa, attestando un ammanco di 3,7 miliardi di euro.
Il rigetto del ricorso, che conferma l’insolvenza dell’istituto di credito vicentino, apre nuovi scenari, in particolare con riferimento al nuovo filone d’indagine della Procura della Repubblica berica nei confronti degli ex vertici dell’istituto bancario, che ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta. Quest’ultimo infatti prevede pene più severe e tempi di prescrizione più lunghi: secondo alcune indiscrezioni di stampa vi sarebbero già i primi indagati. La dichiarazione dello stato di insolvenza della banca era stata dichiarata il 10 gennaio di quest’anno dal Tribunale fallimentare di Vicenza. A carico di Zonin e di altri cinque ex manager rinviati a giudizio è in corso a Vicenza il processo per aggiotaggio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.
L’iniziativa regionale, di carattere sociale, sostiene economicamente i cittadini veneti danneggiati dalle banche attraverso un contributo alle spese per l’assistenza giudiziale legale sostenute dagli stessi. Le tre delibere della Giunta regionale che si sono succedute dal 2017 ad oggi prevedono che siano le associazioni e comitati costituiti ai sensi del Codice Civile, ad essere il tramite con i cittadini danneggiati. Le associazioni e i comitati hanno partecipato al bando e che sono state ammessi al contributo sono: Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, Associazione nazionale azionisti banca popolare di Vicenza, di Malo (Vicenza), Associazioni Soci banche popolari, di Castelfranco Veneto (Treviso), Federconsumatori Regione Veneto di Venezia, Associazione A.D.O.C. Veneto di Venezia, Associazione Casa del consumatore di Schio (Vicenza), Lega Consumatori Regione Veneto di Ficarolo (Rovigo), Coordinamento associazioni banche popolari venete Don Enrico Torta di Venezia.
Ad esse è stato richiesto sia il possesso di determinati requisiti, sia l’esistenza di un rapporto convenzionale con studi legali o con avvocati iscritti al competente ordine professionale preferibilmente esperti in materia bancaria, di avere un numero di rappresentati non inferiore a dieci, di prendere in carico i propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico modulo di adesione e di acquisire agli atti la documentazione dei propri rappresentati. Per i cittadini danneggiati destinatari dell’intervento di solidarietà è stato prevista una soglia di reddito non superiore ai 36 mila euro, di cui l’eventuale ammontare derivante da immobili a reddito non superiore ad 8 mila euro, e un limite massimo di investimento in azioni non superiore a 80 mila nel caso di persone singole e non superiore a euro 150 mila nel caso di nuclei famigliari.
La ripartizione del contributo è in due tranche: un acconto fisso del 30%; il saldo, pari al 70% proporzionato al numero dei mandati conferiti a ciascuna associazione o comitato da parte dei propri rappresentati, valorizzandone l’attività svolta. Il saldo sarà erogato previa presentazione, da parte delle associazioni e dei comitati, di dettagliata relazione finale delle attività svolte, dell’elenco dei mandati conferiti completi di tutte le informazioni necessarie per l’individuazione dei singoli cittadini destinatari dei contributi, della rendicontazione delle spese giudiziali legali costituite da regolari fatture emesse da studio legale o da avvocati convenzionati, nonché la presentazione di attestazione comprovante l’iscrizione a ruolo delle cause ovvero la presentazione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob o altro organismo arbitrale che dovesse sostituire quest’ultimo, entro il termine massimo di 180 giorni dall’erogazione dall’acconto. “I controlli sono quindi rigorosi ed efficaci – aggiunge l’assessore – a garanzia del contribuente pubblico e a tutela dei risparmiatori e della finalità solidaristica dell’iniziativa”.
“Al fine di fare la massima chiarezza sulla rendicontazione delle spese che comitati e associazioni dei risparmiatori devono presentare alla Regione – conclude l’assessore – specifico che le eventuali prestazioni di collaborazione da parte di studi legali o da Avvocati convenzionati inerenti la presentazione della domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori della Legge 145/2018, sono escluse dalle attività di assistenza giudiziale legale oggetto dell’iniziativa regionale, in quanto le stesse, come previsto al comma 501 dell’art. 1 della medesima legge, non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. Quanto alla scelta delle associazioni finanziabili Lanzarin ricorda “che la Regione Veneto ammette ai contributi le associazioni e i comitati che rispettano i requisiti statutari previsti per legge e che rappresentano una specifica categoria di cittadini veneti, con redditi inferiori ai 36 mila euro, di cui rendite immobiliari non superiori a 8 mila, e che abbiano investito nelle azioni delle banche venete non più di 80 mila euro”.