Auto tra i 20 e i 29 anni: il bollo si paga, ma la Regione toglie sanzioni e mora
La Corte Costituzionale, con la sentenza 242 del 22 novembre scorso, ha dichiarato incostituzionale la norma regionale (specificatamente l’articolo 2 della Legge Regionale 6 del 2015, ossia la legge di stabilità regionale) con cui il Veneto aveva introdotto un’agevolazione fiscale per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità, in presenza di determinate condizioni. La conseguenza è che per tali veicoli è tornata in vigore la tassa automobilistica nella misura ordinaria. A fronte di questo obbligo imposto dallo Stato, la giunta regionale con un provvedimento adottato nel corso dell’ultima seduta ha disposto che, per i veicoli dai venti ai ventinove anni di età con ultimo giorno di pagamento del bollo ricadente nel periodo 28 aprile 2015 – 22 novembre 2016, non vengano comunque applicate né sanzioni né interessi moratori per il ritardato versamento.
Ad annunciarlo è il vicepresidente Gianluca Forcolin che ripercorre la tappe di questa controversa vicenda.
Dal 1° gennaio 2015 i veicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni erano stati assoggettati dallo Stato alla tassazione ordinaria sino al compimento del trentesimo anno di età, superato il quale possono godere per legge del beneficio fiscale senza alcuna attestazione di riconoscimento dell’eventuale storicità. Tuttavia, dal 28 aprile 2015 la Regione del Veneto aveva disposto nella propria normativa l’esenzione per i veicoli dai venti ai ventinove anni di anzianità muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico, rilasciato da Automobilclub storico italiano (Asi), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Registro Italiano Veicoli Storici (Rivs).
“Purtroppo – commenta Forcolin – la nostra norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. E’ anche per questo che portiamo avanti la battaglia per l’autonomia: vorremmo poter decidere noi quali tributi applicare e quali no. Nel caso specifico, per tutti i veicoli di età inferiore ai trent’anni, a prescindere da qualsiasi certificazione, resta fermo l’obbligo della tassa automobilistica nella misura ordinaria e, in mancanza dei dovuti pagamenti, si dovrà procedere alle fasi di accertamento fiscale e riscossione coattiva del tributo. Ma abbiamo ritenuto che chi non ha versato la tassa o lo ha fatto in maniera ridotta nel periodo in cui è stata in vigore la norma regionale non debba essere penalizzato ora con sanzioni o interessi moratori per il ritardato versamento della tassa”.
Per poter procedere la Regione si sta attivando per chiedere all’Agenzia delle Entrate/Sogei, responsabile dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, un nuovo codice di riduzione per consentire i pagamenti spontanei delle tasse risultate legittimamente non versate, senza sanzioni ed interessi moratori. Avvalendosi di questo codice i contribuenti potranno sanare la propria posizione tributaria presso i tabaccai, le Poste Italiane o le agenzie di pratiche auto abilitate. Invece solo tramite Infobollo e bollettino di pagamento postale nel caso debba essere regolarizzata la sola quota residua rispetto alla tassa di circolazione ridotta già versata.