Assegno divorzio, Cassazione: peserà durata del matrimonio, reddito ed età
L’assegno di divorzio cambia ancora. Secondo la Cassazione infatti per stabilirne l’entità “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”. Si scioglie così un conflitto di giurisprudenza, dopo che la sentenza Grilli aveva escluso il parametro del “tenore di vita”. La decisione era attesa dal 10 aprile.
La sentenza sottolinea che “il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”. “Lo scioglimento del vincolo – scrivono i giudici – incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”. Pertanto, “l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare”.
Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 18287 precisano che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione insieme “assistenziale, compensativa e perequativa”. Il “criterio integrato” individuato si fonda “sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.
Soddisfatti della sentenza i matrimonialisti perché, sostiene in una nota l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani), “la Suprema Corte ritiene questa volta che non tutti i divorzi sono uguali e che il giudice debba valutare ogni vicenda caso per caso. Per esempio, non si possono valutare allo stesso modo la fine di matrimoni di breve durata da quelli di lungo corso”.
Spiegando il senso di questa sentenza, Gassani spiega che “se il coniuge che richiede l’assegno di divorzio dimostra di aver contribuito alla crescita sociale ed economica dell’altro coniuge, il giudice dovrà riconoscere un assegno di divorzio. Cade, insomma, il principio assoluto dell’indipendenza economica laddove ci sia una sperequazione economica tra le parti e uno dei due coniugi sia in grado di dimostrare il proprio contributo alla crescita dell’altro più ricco.