Cassazione, donazioni: niente tassazione tra genitori e figli
Niente tasse per le donazioni informali tra genitori e figli: la tassazione scatta infatti solo se queste liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. E’ quanto stabilisce una pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione di cui scrive oggi il Sole24Ore.
Nella sentenza 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate e definita dai giudici come “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
La sentenza della tributaria parte dal Testo unico “dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione – è detto nell’articolo del quotidiano economico – sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta ossia quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall’acquirente, dopo aver, però, chiarito che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”.
Ne consegue, dunque, che, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione e non rientrano nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione “volontaria” della donazione stessa o che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario”.