Varato il Cura Italia contro il Covid-19: norme attive a partire da oggi
Scattano da oggi le norme del decreto ‘Cura Italia’ con la pubblicazione su un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, che riporta la data di ieri pur essendo stato pubblicato in nottata. Il provvedimento è stato firmato questa notte dal capo dello Stato Sergio Mattarella ed è composto da 127 articoli. In 67 pagine cinque maxi capitoli: misure di potenziamento del servizio sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; oltre a misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese ed ulteriori disposizioni.
Ecco alcune delle misure:
Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute: tale Ministero è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici: al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Dunque è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
Requisizioni in uso o in proprietà: fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all’articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.
Nell’ambito del potenziamento delle strutture sanitarie militari: previste assunzioni urgenti di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari. Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari.
E ancora: Potenziamento delle risorse umane dell’INAIL. Previste disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità. Prese misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario.
Per quanto riguarda le misure a sostegno del lavoro: Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Prevista inoltre la possibilità di cig ordinaria, per un massimo di nove settimane, per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza. Autorizzata inoltre la Cig ordinaria anche per le imprese che già si trovano in Cig straordinaria e un assegno ordinario fino a 9 settimane per le imprese che hanno in corso l’assegno di solidarietà.
Vietato licenziare per due mesi: Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato: i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, (per emergenza COVID -19) per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. In alternativa, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato: appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago: non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Stesso riconoscimento anche per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali: che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Bonus 100 euro per chi lavora in sedeArriva un bonus di 100 euro: per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo.24 giorni in più permessi legge 104: i permessi previsti dalla legge 104 potranno essere aumentati di 12 giorni sia nel mese di marzo che nel mese di aprile.Fondo per il made in Italy: creato un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, per potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra cui si segnala il piano straordinario di sostegno al made in Italy.