Autonomia differenziata, la Consulta boccia il referendum
Il referendum abrogativo delle legge sull’Autonomia differenziata delle Regione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Per la Corte “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta ‘legge Calderoli’, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.
La Corte costituzionale ha sancito che “il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione”: ciò “non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale”. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Per la Consulta sono invece ammissibili i cinque referendum.
Ammissibili la “richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana'”, si legge in una nota dell’ufficio stampa della Corte. Inoltre, sono ammissibili: la “richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi'”; la “richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità'”; la ” richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi'”; la “richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici’. In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario”.