Cdm, via libera a nuovo decreto sul Superbonus e modifica Irpef
E’ arrivato il via libera del Consiglio dei ministri a un decreto ad hoc con il nuovo intervento sul Superbonus: è stato fissato un livello di stato di avanzamento lavori che rientrerà nel 110% da definire in base ai costi. Il governo ha poi approvato i decreti legislativi sulla delega fiscale in cui viene modificata l’Irpef: non più a quattro scaglioni ma a tre. Le norme riguardano adempimento collaborativo, contenzioso tributario, statuto dei diritti del contribuente e, soprattutto, la revisione delle imposte sul reddito.
Il primo modulo di riforma dell’Irpef prevede appunto l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito e il passaggio da quattro a tre aliquote: il 23% fino a 28mila euro, il 25% tra 28 e 50mila euro e il 43% sopra tale soglia. La riduzione del numero di scaglioni comporta anche il riassetto delle aliquote delle addizionali regionali e comunali ed è accompagnata a interventi re-distributivi sulle detrazioni.
L’accordo sul Superbonus. Non ci sarà una proroga ma la possibilità per i redditi sotto i 15mila euro di mantenere nei fatti l’agevolazione per intero attraverso un fondo per la povertà. Viene infatti istituito un Fondo, le cui modalità di accesso saranno stabilite dal Mef, e che servirà a ottenere un contributo per le spese sostenute dal primo gennaio 2024 e fino a ottobre.
Altra novità del decreto è la possibilità per i contribuenti che non hanno completato i lavori entro fine anno di non restituire i benefici maturati a tale data. Sono dunque salvi tutti i lavori che sono stati certificati entro la fine del 2023. Dal primo gennaio 2024 si passa al sistema del credito d’imposta che può essere richiesto sul 70% delle spese sostenute. In mancanza del doppio salto energetico si entra nel regime ordinario al 50%. Nel decreto Superbonus arrivano poi una stretta sul Sismabonus (con verifiche mirate solo agli edifici effettivamente colpiti dai terremoti) e una sulle barriere architettoniche (la cessione del credito viene consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro. Ovviamente questo limite non si applica alle persone con disabilità).