Spv, Tar del Lazio rigetta il ricorso di CoVePa sulla variante di Vallugana
Il Tar, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio oggi ha depositato la sentenza di rigetto del ricorso mosso dal comitato CoVePa – Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa – contro l’approvazione della variante di Vallugana (Malo) della Superstrada Pedemontana Veneta. Lo comunica l’ufficio stampa della Regione. Il progetto di Vallugana, approvato dalla Regione come variante non sostanziale secondo il Codice dei contratti, sentiti preliminarmente il Ministero dell’Ambiente, dei Trasporti e dei Beni culturali, permette di poter scavare la galleria di Malo allontanando la roccia di risulta dalla Vallugana.
Il comitato – spiega la Regione – aveva contestato molti aspetti formali e sostanziali sia del provvedimento della Regione, il decreto 35/2018 della Struttura di Progetto, e del decreto del Ministero dell’Ambiente. Il Tar con la sua ordinanza ha ora confermato la correttezza degli atti adottati, condannando il comitato al pagamento delle spese legali sostenute dalla Regione e dal Ministero. L’ordinanza di rigetto del Tar arriva a due giorni dal dissequestro, da parte del Presidente del Tribunale di Vicenza Lorenzo Miazzi, del cantiere di Malo.
Lo scontro fra la Regione e il Comitato, che va avanti da anni e non si esaurisce però nel ricorso: CoVePa ha comunicato proprio oggi la decisione (dell’8 luglio scorso) dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio di comminare una censura all’Ufficio Stampa della Regione Veneto. Lo stesso CoVePa infatti aveva segnalato all’ordine il comportamento del responsabile dell’ufficio stampa regionale, il giornalista Carlo Parmeggiani, per la mancata rettifica di un comunicato che attribuiva al coordinamento dichiarazioni false relative al fatto che CoVePa avrebbe tifato per Salini-Impregilo nel ricorso contro il Terzo Atto Convenzionale della Pedemontana Veneta. Al giornalista della Regione l’organo di disciplina della professione contesta la violazione dell’obbligo professionale di riportare la verità sostanziale dei fatti e di rettificarli quando questi siano stati riferiti in modo inesatto ed errato. Viene anche censurata la violazione dell’obbligo di rettifica di fatti non veritieri con l’adeguato rilievo, come pure la violazione del dovere di verificare l’attendibilità delle informazioni ottenute.