Covid-19/Veneto: nuova ordinanza, sostituisce quella di ieri. Ok alla spesa fuori Comune

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Una nuova ordinanza regionale nel giro di 24 ore, che va a sostituire quella diffusa ieri: è quella firmata lunedì pomeriggio dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. E’ la numero 46 (scaricabile qui), che – in quanto a restrizioni anticontagio – va a sostituire integralmente, in via del tutto irrituale, quella di ieri. Una scelta, spiega la Regione, voluta “per introdurre un elemento di assoluta semplificazione e chiarezza”.

Così oggi Zaia invece di firmare un’ordinanza aggiuntiva alla 44 del 3 maggio, l’ha sostituita in toto con la 46 di oggi, “che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge le misure adottate oggi”. In sostanza, l’ordinanza  44 è quindi “da considerarsi revocata”. La bozza della numero 46 di oggi, è stata pubblicata sul numero straordinario di oggi del Bur, il Bollettino Ufficiale della Regione. “Da oggi la sfida non è più dei clinici – ha detto Zaia – ma nostra! Rispettiamo le regole, la nostra salute è nelle vostre mani!”. La nuova ordinanza è valida dal 4 al 17 maggio compreso.

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Pubblicato da Luca Zaia su Lunedì 4 maggio 2020

Spostamenti e distanziamento. Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado, nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione; gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi; ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza. Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

Mascherine, guanti e gel igienizzante. In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni e le persone disabili. Chi sta svolgono attività motoria intensa non è obbligato all’uso di mascherina durante l’attività fisica stessa, mantenendo il
distanziamento di metri due, ma dovrà utilizzarla quando la finisce.

Attività motoria e sportiva. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria come camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee (l’ordinanza rinvia al sito della Regione per altri esempi e precisazioni).
Per svolgere l’attività è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato, nei limiti del territorio regionale. Ammesso anche lo svolgimento in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi. Consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.

Impianti sportivi. È consentita la pratica motoria o sportiva individuale, rispettando i due metri di distanza, agli atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

Seconde case, barche e camper. Consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, per manutenzione, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali. Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

Uso di veicoli privati con passeggeri. 
A fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

Navigazione. È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.

Parchi e giardini. Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

Esercizi commerciali.  La chiusura domenicale riguarda la vendita di generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto. Negli altri giorni, l’accesso è consentito a un componente per famiglia, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non
autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni dell’allegato 1. Alle attività sospese è consentita la vendita con consegna a domicilio, con garanzia di distanziamento personale e uso almeno di mascherina e guanti. Ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso di mascherina e guanti. Consentita la vendita di cibo da asporto, effettuata garantendo ingressi dilazionati e, negli spazi per l’attesa, il distanziamento di un metro con uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani. All’interno, un solo cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani; sospeso il consumo sul posto, ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, anche presso agriturismi.

Attività economiche. E’ consentito l’accesso a qualsiasi attività per lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione, ricezione in magazzino di beni e forniture. Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni degli allegati 2, 3 e 4.

Distributori automatici. La vendita è ammessa senza limitazione di luogo; obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina, guanti o uso di gel.

Mercati senza posto fisso e ambulanti. E’ possibile la vendita senza posto fisso di generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, se svolti in conformità a piani adottati di Comuni. La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di un metro, con utilizzo di mascherina,e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

Mense. Le mense per addetti di una o più imprese sono ammesse previo contratto e presso esercizi chiusi al pubblico. Sono ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Necessario il distanziamento di almeno un metro e le norme igienico sanitarie. Sale separate tra addetti di imprese distinte e arieggiatura e sanificazione tr un turno e il successivo, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Ospitalità. È ammessa quella presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se
rivolta ad operatori della sanità o addetti allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.

Cimiteri e funerali. Consentiti l’accesso ai cimiteri e le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni rispettando la distanza di almeno un metro.

Biblioteche. Consentita l’apertura per la sola attività di prestito, assicurando che consegna e restituzione dei volumi avvenga evitando qualsiasi rischio di contagio.

Orti, terreni agricoli e boschi. Ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

Addestramento animali. Consentiti l’allevamento e l’addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando la distanza di sicurezza tra
persone di un metro.