Veneto, divieti di spostamento e deroghe: i contenuti della nuova ordinanza anti-Covid
Ecco le principali misure disposte nell’Ordinanza 169 del Presidente della Regione Veneto, pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ valida dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021.
Spostamenti tra comuni del Veneto. Dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
Servizi alla persona. E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi come lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.
Ristoranti. I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.
Minori. Sono possibili gli spostamenti tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.
Matrimoni e funerali. E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
Accesso a trasporti collettivi. E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico (come aerei, treni, navigazione, pulman) per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.
Seconde case. E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.
Soggiorni turistici. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.
Orario di accesso a negozi e servizi. Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, l’ordinanza fa una “forte raccomandazione” affinché i residenti accedano agli esercizi commerciali e ai servizi del loro comune dopo le ore 14 (lasciando quindi la mattina all’accesso alle persone non residenti.
Autocertificazione. Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile a questo link e da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.
Comportamenti personali. Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, di chi sta svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per fumare, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni più restrittive. Resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.
L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.
Commercio al dettaglio. L’accesso ai punti vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni. In tutti i negozio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia: per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a un cliente per volta; per i locali con superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni 20 metri quadri. Sono vietati le vendite all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda tutta una serie di norme anti assembramento, sorveglianza pubblica o privata e l’applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del Dpcm del 3 dicembre. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
Misure per gli esercizi di ristorazione e simili. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. Dalle 15 alla chiusura l’attività si svolge solo per le persone sedute. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
Disposizioni finali. Eventuali disposizioni più restrittive di fonte statale che dovessero entrare in vigore in Veneto, prevalgono su quelle dell’ordinanza. La violazione delle disposizioni dell’ordinanza comporta le sanzioni previste dal decreto legge 19 e 33 del 2020, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.