I giudici: “Zonin sapeva delle baciate”. Depositate le motivazioni della sentenza d’appello
Sono state depositate le motivazioni della sentenza di secondo grado, pronunciata lo scorso 10 ottobre dalla Corte d’Appello di Venezia, in merito al crack della Banca Popolare di Vicenza. Sentenza che ha ridotto le pene ai vertici di quello che allora era il principale istituto di credito vicentino.
Le motivazioni di quelle pene sono ora racchiuse in oltre 700 pagine che spiegano come si giunti alla riduzione delle pene inflitte in primo grado: ciò è dipeso infatti dalla riduzione del numero di reati di aggiotaggio ravvisati, ossia 4 (uno all’anno) invece di 16. Stiamo parlando del periodo 2012-2015: il reato sarebbe avvenuto ogni volta in cui si decideva il prezzo delle azioni e si rendevano pubblici i cosiddetti “fondamentali” della banca.
Da questa linea, è scritto nelle motivazioni, è seguita anche la dichiarazione di estinzione per prescrizione di questa tipologia di reati “perfezionati negli anni fino al 2014, con conseguente eliminazione delle pene previste per le corrispondenti ipotesi di reato”. Ecco quindi cosa ha portato i giudici a ridurre le pene agli imputati, già condannati in primo grado nel marzo del 2021.
Crack BPVi, condanna “scontata” per Zonin, assolto Zigliotto. Revocata la confisca dei bene
Nel dettaglio, come si ricorderà, lo scorso autunno, il collegio presieduto dal giudice Francesco Giuliano aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa del tribunale di Vicenza, infliggendo 3 anni e 11 mesi all’ex presidente Gianni Zonin, ad Andrea Piazzetta e a Massimiliano Pellegrini; 3 anni, 4 mesi e 15 giorni a Paolo Marin; 2 anni, 7 mesi e 15 giorni a Emanuele Giustini mentre per l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto era stata confermata l’assoluzione.
Processo BPVi: Zonin, Giustini, Marin e Piazzetta condannati. Assolti Zigliotto e Pellegrini
I giudici di appello sostengono che il patron della ex BpVi, Gianni Zonin, “non solo abbia avuto piena contezza del fenomeno delle operazioni correlate, ma, proprio sulla base di detta conoscenza, abbia anche fornito un decisivo contribuito alla perpetrazione dei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto che radicano le imputazioni di riferimento, condividendo con il dg Sorato il ricorso ad una strategia operativa che recava necessariamente seco inevitabili implicazioni delittuose”.